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> Normativa riguardante le sostanze stupefascenti
> > L'orientamento della giurisprudenza
in ordine alla illecità penale della coltivazione
di sostanze stupefascenti finalizzata all'uso personale.
INFORMATIVA
SULLAUTODENUNCIA
Il comitato promotore della campagna ho piantato
un seme
intende far conoscere lattuale legislazione in
materia di coltivazione
di sostanze stupefacenti affinché chi aderisca
alla campagna, autodenunciandosi,
sia perfettamente consapevole delle possibili conseguenze
del proprio gesto.
A tal fine prima della firma del modulo di autodenuncia
è opportuna la
lettura di quanto segue.
La coltivazione di sostanze stupefacenti è prevista
come reato dalla
legislazione vigente (art.73 del D.P.R.309/90). Sul
piano normativo non
esiste distinzione tra chi coltiva per fare uso personale
della sostanza
e chi coltiva a fine di spaccio. A livello giurisprudenziale
si sta
peraltro consolidando lorientamento in base al
quale la coltivazione di
poche piantine di marijuana non possa essere sanzionata
penalmente (in
quanto si ritiene che essa sia finalizzata al consumo
personale). Vi
sono diverse sentenze di assoluzione dal reato di coltivazione
nei casi
in cui lattività di coltivazione sia limitata
ad un numero esiguo di
piante.
In tali ipotesi, peraltro, sebbene non si irroghi la
sanzione penale,
può trovare applicazione la sanzione amministrativa
(sospensione della
patente, del passaporto, del porto darmi e, per
gli extracomunitari
del permesso di soggiorno). Il possesso delle piante
di marijuana,
infatti, viene considerato detenzione di sostanze stupefacenti
(sanzionato dallart.75). Va peraltro presente
che una sola volta il
Prefetto può definire il procedimento amministrativo
con il formale
invito a non fare più uso delle sostanze.
La contestazione della attività di detenzione
di sostanze stupefacenti
da parte del prefetto può venire da questi comunicata
allufficio
provinciale della motorizzazione civile che può
dare avvio al
procedimento di revisione della patente di guida. Il
procedimento di
revisione della patente comporta che la motorizzazione
può richiedere
allinteressato di sottoporsi a visite mediche
(analisi delle urine e
del capello) per accertare la presenza di tracce di
sostanze
stupefacenti ed in caso di esito positivo sospendere
la patente di
guida.
Al fine delladesione alla campagna va comunque
considerato che lautodenuncia per aver piantato
un seme ha un valore puramente simbolico. E del
tutto improbabile pertanto lavvio di un procedimento
penale a carico di chi si autodenunci. Considerata la
quantità nulla di principio attivo contenuta
in una piantina appare inoltre del tutto improbabile
che allautodenunciante sia contestata la detenzione
della sostanza, e conseguentemente applicata la sanzione
amministrativa.
Peraltro nella denuncia viene evidenziato che la piantina
viene
adottata al solo fine della successiva consegna,
unitamente allautodenuncia, alla Procura della
Repubblica competente per le indagini. Infatti non si
può neanche parlare di coltivazione, ma di un
gesto assolutamente simbolico il cui scopo è
quello di evidenziare lassurdità della
legislazione in vigore.
Lunica conseguenza negativa della denuncia, pertanto,
si avrebbe nel caso in cui i nominativi degli autodenuncianti
(o alcuni di essi presi a caso) venissero trasmessi,
formalmente od informalmente, agli uffici della motorizzazione
civile, con la precisazione che la trasmissione dei
dati alla motorizzazione risulta più probabile
nei piccoli centri o in quelli in cui si ha una maggiore
attenzione nel reprimere tali comportamenti. Al fine
di ridurre al minimo la possibilità di tale spiacevole
inconveniente le piantine saranno consegnate solamente
nei grossi centri, che saranno individuati nel corso
della campagna.
Per
MILANO sono disponibili gli avv. ti Mario Angelelli
e Simona Di Pangrazio
presso lo studio dellavv.Antonino Della Sciucca,
in via Cesare Battisti n.8
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GENOVA è disponibile lavv. Fabio
Taddei
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contattando gli avvocati di altre città.
L'orientamento
della giurisprudenza in ordine alla illecità
penale della coltivazione di sostanze stupefascenti
finalizzata all'uso personale.
Con
il referendum popolare del 18 aprile del 1993 ed il
conseguente D.P.R. 171/93 sono state abrogate fra l'altro
le sanzioni penali per i consumatori di stupefacenti
previste dall'art. 76 del Testo unico delle leggi in
materia di disciplina delle sostanze stupefacenti e
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza, approvato con il D.P.R.
del 9 ottobre 1990 n. 309.
Pertanto,
le condotte di importazione, acquisto e detenzione di
sostanze stupefacenti per uso personale sono soggette
alle sole sanzioni amministrative ai sensi dell'art.
75 del d.P.R. 309/90.
Questa
situazione ha indotto la giurisprudenza, sia di merito
sia di legittimità, a porsi il quesito, alla
luce del risultato del ripetuto referendum, se l'attività
della coltivazione finalizzata all'uso personale possa
o non rientrare nelle condotte depenalizzate.
In
questi anni, a partire dal 1993, sul punto si sono registrate
decisioni diametralmente opposte sia da parte della
giurisprudenza di merito sia da parte di quella di legittimità;
le decisioni hanno riguardato essenzialmente la pianta
di Cannabis indica.
La
Corte di Appello di Catanzaro con la decisione del 23/3/1994,
Noia, si pronunciò nel senso che la coltivazione
di stupefacenti, (Cannabis indica), destinata ad uso
personale, doveva ritenersi depenalizzata alla luce
del risultato del referendum, dovendo essa ricomprendersi
nella nozione di detenzione, latamente intesa.
La
decisione fu annullata dalla Corte di Cassazione, sezione
VI, con la sentenza del 29/9/1994, la quale ritenne
che l'interpretazione estensiva data dai giudici di
merito non era accettabile in considerazione della mancanza
di presupposti necessari ed in considerazione della
tassatività delle prescrizioni contenute negli
artt. 73 e 75 del d.P.R. n. 309/90, che implicano una
scelta ponderata e precisa del legislatore.
Tuttavia
la stessa Corte di Cassazione, sezione VI, con sentenza
n. 6317 del 3/5/1994, Polisena, aveva in precedenza
ritenuto di considerare la coltivazione di Cannabis
indica, destinata all'uso personale, come una fattispecie
depenalizzata rientrante nelle condotte previste dall'art.
75 del d.P.R. 309/90.
Sul
fronte del merito, il Giudice delle Indagini Preliminari
(d'ora in avanti G.I.P.) del Tribunale di Cuneo Gianoglio,
con sentenza del 22/11/1994, assolse l'imputato perché
la coltivazione di stupefacente (nella specie tre piante
di Cannabis indica), destinata all'uso personale, rientrava,
a seguito del risultato del referendum citato, nella
condotta di detenzione, interpretata estensivamente.
Altri
giudici di merito ritennero di investire incidentalmente
la Corte Costituzionale sulla possibile violazione dei
principi di parità di trattamento e di ragionevolezza
in relazione all'art. 3 della Costituzione che la condotta
della coltivazione ad uso personale, di cui all'art.
73 del d.P.R. 309/90, avesse nei confronti delle condotte
depenalizzate di importazione, acquisto e detenzione.
Con
sentenza del 23 dicembre 1994 n. 443, la Corte Costituzionale
respinse il ricorso con la motivazione che il giudice
di merito rimettente non aveva verificato "la possibilità
di un'esegesi adeguatrice del dato normativo impugnato
in forza della quale l'operata depenalizzazione della
condotta di "detenzione" fosse interpretativamente
estensibile alle condotte di "coltivazione"
e "fabbricazione" ".
Pertanto,
la decisione della Consulta sembrava propendere per
la tesi della depenalizzazione della condotta di coltivazione
per uso strettamente ed esclusivamente personale.
Tuttavia
la Corte di Cassazione, sezione VI, con sentenza n.
913 del 15/3/1995, Paoli, RV. 201631, ritenne che la
condotta della coltivazione destinata all'uso personale
costituisse una fattispecie penalmente rilevante.
La
stessa Cortedi Cassazione, sezione VI, con sentenza
n. 3353 del 12/7/1994, Gabriele, RV. 199152, distinse
tra "coltivazione in senso tecnico-agrario"
ovvero imprenditoriale costituita da una serie di elementi
(disponibilità del terreno, preparazione dello
stesso, semina, governo dello sviluppo delle piante,
ubicazione dei locali destinati alla custodia dei prodotti),
ritenuta penalmente rilevante ai sensi degli artt. 26-28
del d.P.R. 309/90, e "coltivazione domestica",
costituita dalla messa a dimora in vaso di poche piante
nella propria abitazione, e ritenne che la seconda andrebbe
ricompresa nella "detenzione ad uso personale"
e soggetta quindi alle sanzioni amministrative di cui
all'art. 75 del d.P.R. 309/90, alla luce del risultato
del referendum del 18/4/1993 (d.P.R. 5/6/1993, n.171).
La
giurisprudenza di merito registrò anch'essa decisioni
contrastanti: per un verso il Tribunale di Modena, con
decisione del 19/12/1994, Novelli, ritenne che la coltivazione
era condotta distinta dalla mera detenzione perché
la prima comportava comunque un accrescimento della
sostanza (nella specie Cannabis indica) non previsto
nella detenzione e, di conseguenza, reputò la
coltivazione una condotta penalmente rilevante.
In
altro senso si pronunciò il G.I.P. del Tribunale
di Vicenza che, con la decisione del 29/7/1994, Rovolon,
affermò che, a seguito del referendum, la coltivazione
di sostanza stupefacente non costituiva reato in difetto
della prova che fosse destinata allo spaccio, considerando
implicitamente depenalizzata la coltivazione ad uso
personale.
Alcuni
giudici di merito sollevarono nuovamente ricorso, in
via di eccezione, dinanzi alla Corte Costituzionale
sul presupposto della lesione del principio della parità
di trattamento e dell'irragionevolezza ai sensi dell'art.
3 della Costituzione tra fattispecie analoghe, (acquisto,
importazione e detenzione da un lato, coltivazione dall'altro),
tutte finalizzate all'uso personale.
Con
sentenza del 24 luglio 1995 n. 360, la Corte costituzionale
respinse il ricorso escludendo la disparità di
trattamento ritenendo la non comparabilità delle
diverse condotte prese in esame dalla legge ed affermando:
"Costituisce poi questione meramente interpretativa,
rimessa altresì al giudice ordinario, la identificazione,
in termini più o meno restrittivi, della nozione
di "coltivazione" che, sotto altro profilo,
incide anch'essa sulla linea di confine del penalmente
illecito".
Pertanto,
la Consulta lasciò volutamente aperti ampi spazi
interpretativi nei quali la giurisprudenza di merito
e di legittimità continuò ad avere opposti
orientamenti.
La
Corte di Cassazione, sezione VI, in una successiva pronuncia
in data 7 novembre 1996, Garcea, ritenne l'attività
di coltivazione penalmente rilevante a prescindere dalla
destinazione di uso che il coltivatore (nella specie
di Cannabis indica) ne intendesse fare.
Il
Tribunale di Teramo, con la decisione del 25/9/1996,
Santarelli, giudicò penalmente rilevante la sola
condotta di coltivazione "in senso tecnico-agrario"
o "imprenditoriale", confinando nell'area
depenalizzata la condotta di "coltivazione domestica".
Secondo
una notizia riportata dal quotidiano "Corriere
della Sera" dell'11 aprile 1997, il GIP Sergio
Piccinni Leopardi assolse una ragazza perché
la coltivazione di qualche pianta (nella specie cinque
vasi di Cannabis indica) destinata all'uso personale
non costituiva reato.
Nello
stesso senso si pronunciò il G.I.P. del Tribunale
di Ravenna con decisione del 30/1/1998, Mingozzi, ritenendo
la condotta della "coltivazione domestica"
compresa nelle condotte depenalizzate dell'art. 75 del
d.P.R. 309/90.
In
senso diametralmente opposto si pronunciò invece
il Tribunale di Chieti in data 23/1/1998, De Nino, affermando
che non si possono discriminare le condotte a seconda
delle diverse modalità di coltivazione (in vaso,
in terreno, in serra, o altrove) trattandosi solo di
differenti modalità della stessa azione, e considerò
la coltivazione come condotta penalmente rilevante.
Il
G.I.P. del Tribunale di Venezia, Galasso, con sentenza
del 8/5/1998, ritenne invece che "la coltivazione
domestica, che si risolve nella messa a dimora di poche
piante per uso personale, integra un'ipotesi di detenzione
per uso personale, come tale depenalizzata e colpita
solo con sanzioni amministrative".
Emise
una decisione dello stesso tenore anche il Tribunale
di Macerata, secondo la notizia riportata dal "Giornale
di Sicilia" del 18/12/1997, affermando che la coltivazione
"di una o poche piante alla volta depone nel senso
della destinazione all'uso personale" ed assolse
due giovani perché "il fatto non costituisce
reato".
Più
di recente, secondo quanto riportato dal "Giornale
di Sicilia" del 21/3/1999, il Tribunale di Termini
Imerese ha assolto un giovane sorpreso a coltivare sei
piante di Cannabis indica con la motivazione che la
coltivazione era destinata all'uso personale.
Il
G.I.P. del Tribunale di Campobasso in data 7/8/1999,
secondo la notizia riportata dal quotidiano "Nuovo
Molise" del giorno 8/8/1999, n. 187, ha assolto
un giovane accusato di coltivazione di canapa indiana.
Il
Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Firenze,
dott.ssa Pioli, con sentenza in data 22/12/1999, n.
722/99, ha assolto l'imputata, richiamandosi alla sentenza
di Cassazione, sezione VI, 3/5/1994, n. 6317 e alla
sentenza della Corte Costituzionale n. 360 del 21/7/1995,
perché la condotta di coltivazione per uso personale
(nella specie tre piante di Cannabis indica) non costituisce
reato.
Secondo
la notizia riportata dal quotidiano "La Repubblica"
in data 13/5/2000, è stato assolto un giovane
nella cui abitazione erano state rinvenute quattro piante
di Cannabis indica perché destinate ad uso personale.
Ultimamente
è di nuovo intervenuta la Corte di Cassazione,
sezione IV, con sentenza 10 marzo 5 aprile 2000,
n. 4209, la quale, aderendo all'impostazione più
restrittiva, ha sostenuto che: "L'attività
di coltivazione (nella specie 18 piante di Cannabis
sativa), costituisce reato a prescindere dall'uso che
il coltivatore intende fare della sostanza ricavabile,
dal momento che la coltivazione e la detenzione costituiscono
due condotte del tutto distinte e l'articolo 75 del
d.P.R. 309/90, come modificato dal d.P.R. 171/93 all'esito
del referendum del 18 aprile 1993, non fa alcun riferimento
all'attività di coltivazione".
La
dottrina di Giuseppe Amato (La disparità con
la detenzione di minime quantità impone l'intervento
della Corte Costituzionale, in "Guida al diritto",
3 giugno 2000, pp. 70-71), commentando tale ultima decisione,
acutamente rileva che se gli imputati fossero stati
sorpresi a detenere la sostanza ricavata dalle piantine,
dopo la raccolta, sarebbero stati sicuramente assolti
ai sensi dell'articolo 75 del d.P.R. 309/90; ma, dato
che l'intervento delle forze dell'ordine è avvenuto
prima di tale operazione, la condotta di coltivazione
è stata ritenuta di rilevanza penale. Detta conclusione
appare "inaccettabile" ad avviso dell'autore,
che postula un ulteriore pronunciamento della Corte
Costituzionale per la evidente lesione che presuppone
del principio della parità di trattamento ai
sensi dell'articolo 3 della Costituzione.
La
giurisprudenza di merito si e' recentemente arricchita
di altri due pronunciamenti: il Tribunale del riesame
di Cagliari , con sentenza del 28/7/2000 e, ultimo in
ordine cronologico, il Tribunale di Ferrara, secondo
quanto riportato dal giornale La Nuova Ferrara del 13/9/2000,
hanno entrambi sostenuto che la coltivazione di poche
piante di Cannabis indica, destinata al solo consumo
personale, e' da considerarsi come una condotta rientrante
nella detenzione e quindi compresa nella
previsione dell'articolo 75 del T.U. 309/90 e soggetta
a semplici sanzioni amministrative.
Pertanto,
a fronte di tali opposti orientamenti giurisprudenziali,
è atteso sia in sede giurisprudenziale sia in
sede dottrinale un intervento da parte del legislatore,
volto a dirimere in modo definitivo i contrasti in atto.
Normativa
riguardante le sostanze stupefascenti
La disciplina relativa alle sostanze stupefacenti è
contenuta nel D.P.R. 309/90, così come modificato
dal referendum abrogativo del 18-19 aprile 1993.
La maggiore innovazione introdotta dal referendum è
rappresentata dalla depenalizzazione dell'uso personale
di sostanze stupefacenti; da ciò deriva che è
penalmente sanzionata soltanto la destinazione a terzi
della sostanza e che conseguentemente è punito
con una sanzione amministrativa l'acquisto, e comunque
la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope
destinate all'uso esclusivamente personale.
Sanzioni Amministrative
Sanzioni Penali
L'orientamento della Giurisprudenza sulla coltivazione
Ultimi orientamenti della Giurisprudenza relativi
all'uso di gruppo
SANZIONI
AMMINISTRATIVE E PENALI
ART.75
- SANZIONI AMMINISTRATIVE
1 - Chi importa, acquista o detiene per farne uso personale
le seguenti sostanze:
- a) oppio e suoi derivati
- b) cocaina e sostanze ad azione analoga
- c) allucinogeni
- d) anfetamine
- e) sostanze ad effetto ipnotico-sedativo
- f) ogni altra sostanza capace di determinare dipendenza
fisica o psichica
è punito con la sanzione amministrativa della
sospensione della patente di guida, del passaporto,
e di ogni altro documento equivalente, e, se si tratta
di straniero, del permesso di soggiorno per motivi di
turismo, ovvero del divieto di conseguire tali documenti,
per un periodo DA DUE A QUATTRO MESI;
2 - se si tratta di:
- a) cannabis indica e prodotti da essa ottenuti
- b) sostanze di impiego terapeutico che inducano dipendenza
fisica o psichica lieve
la sanzione amministrativa di cui sopra va DA UNO A
TRE MESI.
PROCEDURA
Una volta accertati i fatti e contestata la violazione
di legge, gli organi della polizia possono avvisare
direttamente il Prefetto del luogo ove è stato
commesso il fatto, oppure invitare la persona a presentarsi
immediatamente innanzi a lui. Entro cinque giorni il
Prefetto convoca la persona segnalata per sentirla.
L'interessato può chiedere di essere sottoposto
al programma terapeutico presso la A.S.L. della propria
circoscrizione, in tal caso il Prefetto se lo ritiene
opportuno può sospendere il procedimento. Il
Prefetto comunque cura l'acquisizione dei dati necessari
per valutare il comportamento durante il programma e
se risulta che l'interessato ha attuato il programma,
archivia il procedimento.
Se l'interessato non si presenta alla struttura sanitaria
entro il termine stabilito dal Prefetto ovvero se lo
interrompe senza un giustificato motivo, viene di nuovo
convocato innanzi al Prefetto che lo invita a rispettare
il programma.
Se i fatti riguardano la cannabis e altre sostanze leggere
e il Prefetto valuta che la persona si asterrà
per il futuro dal commetterli nuovamente, il procedimento
verrà definito, anzichè con la sanzione,
con un formale invito a non farne più uso.
L'interessato può prendere visione e chiedere
copia degli atti di cui sopra.
MINORI
Se si tratta di persona minore di età e il Prefetto
non ritiene necessario applicare la sanzione di cui
sopra, il procedimento verrà definito con un
formale invito a non farne più uso. Il Prefetto
se lo ritiene opportuno può convocare i familiari
per dar loro notizia dei fatti.
ART.
73 - SANZIONI PENALI
1) Chi detiene, coltiva, produce, fabbrica, vende, acquista,
offre o mette in vendita, cede, riceve, importa, esporta,
trasporta, procura ad altri, fuori dai casi previsti
all'art. 75, le seguenti sostanze:
- a) oppio e suoi derivati
- b) cocaina e sostanze ad azione analoga
- c) allucinogeni
- d) anfetamine
- e) sostanze ad effetto ipnotico-sedativo
- f) ogni altra sostanza capace di determinare dipendenza
fisica o psichica
è punito con LA RECLUSIONE DA 8 A 20 ANNI E CON
LA MULTA DA LIRE 50 MILIONI A LIRE 500 MILIONI.
2)
se si tratta di:
- a) cannabis indica e prodotti da essa ottenuti
- b) sostanze di impiego terapeutico che inducano dipendenza
fisica o psichica lieve
è punito con LA RECLUSIONE DA 2 A 6 ANNI E CON
LA MULTA DA LIRE 10 MILIONI A LIRE 150 MILIONI.
CONCORSO
- Se il fatto è commesso da tre o più
persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.
FATTO
DI LIEVE ENTITA'- Quando, per i mezzi, per le modalità
o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità
e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal
presente articolo sono di lieve entità, si applicano
le pene della RECLUSIONE DA 1 A 6 ANNI E DELLA MULTA
DA LIRE 5 MILIONI A LIRE 50 MILIONI PER LE DROGHE C.D.
PESANTI; DA 6 MESI A 4 ANNI E MULTA DA LIRE 2 MILIONI
A LIRE 20 MILIONI PER LE DROGHE C.D. LEGGERE.
COLLABORAZIONE - Per chi collabora con l'autorità
di polizia e giudiziaria al fine di impedire che l'attività
delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, le pene
previste sono diminuite dalla metà a due terzi.
INDICI
RIVELATORI DELLA DESTINAZIONE A TERZI
Come precisato sopra, a seguito del referendum del 1993,
che ha depenalizzato l'uso personale di sostanze stupefacenti,
si ha illecito penale soltanto quando la sostanza stupefacente
è destinata a terzi; pertanto spetterà
all'accusa dimostrare concretamente la destinazione
a terzi della sostanza; a tal fine il Pubblico Ministero
farà riferimento ai seguenti indici:
- elemento quantitativo: la presenza di quantitativi
esorbitanti di sostanza stupefacente, può dimostrare
che la stessa non era destinata soltanto all'uso personale
del detentore, ma anche in parte, era destinata a terzi;
- qualità soggettiva del detentore (tossicodipendente
o meno): la circostanza che la droga sia in possesso
di un soggetto non tossicodipendente, può far
ritenere che la stessa sia destinata allo spaccio;
- condizioni economiche del detentore: l'assenza di
un'attività lavorativa o di altra fonte di reddito
può far ritenere, che il detentore attraverso
lo spaccio, si procuri i mezzi di sussistenza;
- modalità di custodia, frazionamento in dosi,
ritrovamento di sostanze stupefacenti di diversa natura,
ritrovamento di strumenti idonei al taglio, modalità
spazio-temporali in cui è stato eseguito il sequestro,
grado di purezza della sostanza detenuta.
La suddetta ricostruzione interpretativa circa l'utilizzazione
dei vari indici probatori, è stata recepita dalla
prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione.
L'ORIENTAMENTO
DELLA GIURISPRUDENZA IN ORDINE ALLA ILLICEITÀ
PENALE DELLA COLTIVAZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI FINALIZZATA
ALL'USO PERSONALE
L'art. 75 d.p.r. 309/90 (sanzioni amministrative) individua
un numero limitato di condotte se rapportato all'elenco
delle attività penalmente sanzionabili previsto
dall'art. 73 dello stesso d.p.r.. Ne deriva che tutte
le condotte non ricomprese nella previsione normativa
di cui all'art. 75 risultano penalmente sanzionabili
anche nell'ipotesi in cui la sostanza stupefacente oggetto
dell'attività fosse finalizzata all'uso personale.
Con riferimento a tali condotte è stata pertanto
valutata la possibilità di interpretare estensivamente
il disposto di cui all'all'art.75 al fine di applicare
la sanzione amministrativa anche ad attività
non letteralmente indicate in esso (ovviamente nell'ipotesi
in cui la sostanza sia destinata all'uso personale).
Il problema si pone soprattutto con riferimento a quelle
condotte rispetto alle quali appare particolarmente
irragionevole l'applicazione di una sanzione penale
oltre che in senso assoluto anche in relazione ad ipotesi
di condotta del tutto simili e punite "soltanto"
sul piano amministrativo; si pensi all'ipotesi di chi
coltivi qualche pianta di marijuana per farne uso personale,
a costui si applica la sanzione penale mentre si applicherà
la sanzione amministrativa a chi acquisti la stessa
sostanza o "addirittura" un quantitativo maggiore
per farne uso personale ovvero si pensi all'ipotesi
di chi esporti un quantitativo minimo di sostanza stupefacente
per farne uso personale, costui sarà assoggettato
al regime sanzionatorio penale di cui all'art. 73 poiché
l'art. 75 fa riferimento alla sola attività di
importazione e non anche a quella di esportazione.
Con specifico riferimento all'attività di coltivazione
di sostanza stupefacente la giurisprudenza prevalente
esclude, in ogni caso, che l'attività in questione
possa essere ricompresa nell'ambito del disposto di
cui all'art. 75, anche estensivamente interpretato;
al riguardo si afferma che le abrogazioni referendarie
non hanno riguardato le norme del d.p.r. 309/90 relative
al divieto di coltivazione e fabbricazione e che l'art.
75 non fa riferimento a tale attività. Tale orientamento
trova sostegno in una pronuncia della Corte Costituzionale
che, chiamata a valutare la costituzionalità
della disparità di trattamento rispetto ad attività
finalizzate dal medesimo fine (l'uso personale), ha
ritenuto infondata la questione valutando la coltivazione
una "condotta oggettivamente idonea ad attentare
al bene della salute dei singoli per il solo fatto di
arricchire la provvista esistente di materia prima e
di accrescere ulteriormente, in maniera indiscriminata,
i quantitativi coltivabili" (sentenza 24.7.95 n.360).
In ordine al trattamento sanzionatorio della coltivazione
esiste peraltro un diverso orientamento giurisprudenziale
(che però è precedente alla sentenza della
Corte Costituzionale) secondo il quale è necessario
operare una distinzione tra l'attività di coltivazione
in senso tecnico-agrario e l'attività di coltivazione
cosiddetta "domestica" con la conseguenza
che quando ci si trovi in presenza di una condotta modesta
e rudimentale (messa a dimora di poche piantine idonee
a produrre quantitativi scarsamente apprezzabili di
sostanza stupefacente) l'attività di coltivazione
potrebbe essere ricompresa nella formula "comunque
detiene" contenuta nell'art. 75 del d.p.r. (Cassazione,
Sez. IV penale, sent. 3.5.94, Polisena).
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