> > Normativa riguardante le sostanze stupefascenti

> > L'orientamento della giurisprudenza in ordine alla illecità penale della coltivazione di sostanze stupefascenti finalizzata all'uso personale.

INFORMATIVA SULL’AUTODENUNCIA
Il comitato promotore della campagna “ho piantato un seme”
intende far conoscere l’attuale legislazione in materia di coltivazione
di sostanze stupefacenti affinché chi aderisca alla campagna, autodenunciandosi,
sia perfettamente consapevole delle possibili conseguenze del proprio gesto.


A tal fine prima della firma del modulo di autodenuncia è opportuna la
lettura di quanto segue.
La coltivazione di sostanze stupefacenti è prevista come reato dalla
legislazione vigente (art.73 del D.P.R.309/90). Sul piano normativo non
esiste distinzione tra chi coltiva per fare uso personale della sostanza
e chi coltiva a fine di spaccio. A livello giurisprudenziale si sta
peraltro consolidando l’orientamento in base al quale la coltivazione di
poche piantine di marijuana non possa essere sanzionata penalmente (in
quanto si ritiene che essa sia finalizzata al consumo personale). Vi
sono diverse sentenze di assoluzione dal reato di coltivazione nei casi
in cui l’attività di coltivazione sia limitata ad un numero esiguo di
piante.
In tali ipotesi, peraltro, sebbene non si irroghi la sanzione penale,
può trovare applicazione la sanzione amministrativa (sospensione della
patente, del passaporto, del porto d’armi e, per gli extracomunitari
del permesso di soggiorno). Il possesso delle piante di marijuana,
infatti, viene considerato detenzione di sostanze stupefacenti
(sanzionato dall’art.75). Va peraltro presente che ­ una sola volta ­ il
Prefetto può definire il procedimento amministrativo “con il formale
invito a non fare più uso delle sostanze”.
La contestazione della attività di detenzione di sostanze stupefacenti
da parte del prefetto può venire da questi comunicata all’ufficio
provinciale della motorizzazione civile che può dare avvio al
procedimento di revisione della patente di guida. Il procedimento di
revisione della patente comporta che la motorizzazione può richiedere
all’interessato di sottoporsi a visite mediche (analisi delle urine e
del capello) per accertare la presenza di tracce di sostanze
stupefacenti ed in caso di esito positivo sospendere la patente di
guida.

Al fine dell’adesione alla campagna va comunque considerato che l’autodenuncia per aver piantato un seme ha un valore puramente simbolico. E’ del tutto improbabile pertanto l’avvio di un procedimento penale a carico di chi si autodenunci. Considerata la quantità nulla di principio attivo contenuta in una piantina appare inoltre del tutto improbabile che all’autodenunciante sia contestata la detenzione della sostanza, e conseguentemente applicata la sanzione amministrativa.
Peraltro nella denuncia viene evidenziato che la piantina viene
“adottata” al solo fine della successiva consegna, unitamente all’autodenuncia, alla Procura della Repubblica competente per le indagini. Infatti non si può neanche parlare di coltivazione, ma di un gesto assolutamente simbolico il cui scopo è quello di evidenziare l’assurdità della legislazione in vigore.
L’unica conseguenza negativa della denuncia, pertanto, si avrebbe nel caso in cui i nominativi degli autodenuncianti (o alcuni di essi presi a caso) venissero trasmessi, formalmente od informalmente, agli uffici della motorizzazione civile, con la precisazione che la trasmissione dei dati alla motorizzazione risulta più probabile nei piccoli centri o in quelli in cui si ha una maggiore attenzione nel reprimere tali comportamenti. Al fine di ridurre al minimo la possibilità di tale spiacevole inconveniente le piantine saranno consegnate solamente nei grossi centri, che saranno individuati nel corso della campagna.

Per MILANO sono disponibili gli avv. ti Mario Angelelli e Simona Di Pangrazio
presso lo studio dell’avv.Antonino Della Sciucca, in via Cesare Battisti n.8

Per GENOVA è disponibile l’avv. Fabio Taddei
presso lo studio di via Cairoli 2-5B tel. 010/2465217

Per BOLOGNA è disponibile l’avv. Roberta Marconi
presso lo studio di Piazza San Domenico n.2 tel 051/261602

Per ROMA sono disponibili gli avv.ti Arturo Salerni e Simona Di Pangrazio
presso lo studio di viale Carso 23 tel 3722328

Per NAPOLI sono disponibili Alessandro Carbone Via Coroneo Trieste, 36 dalle ore 17 alle 19 e
Mariano De Gregorio Via Parco Margherita, 37 80121 Napoli tel. 0335/6741099

Per PALERMO sono disponibili gli avv.ti Giuseppe Nicoletti e Fulvio Tuttolomondo
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L'orientamento della giurisprudenza in ordine alla illecità penale della coltivazione di sostanze stupefascenti finalizzata all'uso personale.

Con il referendum popolare del 18 aprile del 1993 ed il conseguente D.P.R. 171/93 sono state abrogate fra l'altro le sanzioni penali per i consumatori di stupefacenti previste dall'art. 76 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con il D.P.R. del 9 ottobre 1990 n. 309.

Pertanto, le condotte di importazione, acquisto e detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale sono soggette alle sole sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. 309/90.

Questa situazione ha indotto la giurisprudenza, sia di merito sia di legittimità, a porsi il quesito, alla luce del risultato del ripetuto referendum, se l'attività della coltivazione finalizzata all'uso personale possa o non rientrare nelle condotte depenalizzate.

In questi anni, a partire dal 1993, sul punto si sono registrate decisioni diametralmente opposte sia da parte della giurisprudenza di merito sia da parte di quella di legittimità; le decisioni hanno riguardato essenzialmente la pianta di Cannabis indica.

La Corte di Appello di Catanzaro con la decisione del 23/3/1994, Noia, si pronunciò nel senso che la coltivazione di stupefacenti, (Cannabis indica), destinata ad uso personale, doveva ritenersi depenalizzata alla luce del risultato del referendum, dovendo essa ricomprendersi nella nozione di detenzione, latamente intesa.

La decisione fu annullata dalla Corte di Cassazione, sezione VI, con la sentenza del 29/9/1994, la quale ritenne che l'interpretazione estensiva data dai giudici di merito non era accettabile in considerazione della mancanza di presupposti necessari ed in considerazione della tassatività delle prescrizioni contenute negli artt. 73 e 75 del d.P.R. n. 309/90, che implicano una scelta ponderata e precisa del legislatore.

Tuttavia la stessa Corte di Cassazione, sezione VI, con sentenza n. 6317 del 3/5/1994, Polisena, aveva in precedenza ritenuto di considerare la coltivazione di Cannabis indica, destinata all'uso personale, come una fattispecie depenalizzata rientrante nelle condotte previste dall'art. 75 del d.P.R. 309/90.

Sul fronte del merito, il Giudice delle Indagini Preliminari (d'ora in avanti G.I.P.) del Tribunale di Cuneo Gianoglio, con sentenza del 22/11/1994, assolse l'imputato perché la coltivazione di stupefacente (nella specie tre piante di Cannabis indica), destinata all'uso personale, rientrava, a seguito del risultato del referendum citato, nella condotta di detenzione, interpretata estensivamente.

Altri giudici di merito ritennero di investire incidentalmente la Corte Costituzionale sulla possibile violazione dei principi di parità di trattamento e di ragionevolezza in relazione all'art. 3 della Costituzione che la condotta della coltivazione ad uso personale, di cui all'art. 73 del d.P.R. 309/90, avesse nei confronti delle condotte depenalizzate di importazione, acquisto e detenzione.

Con sentenza del 23 dicembre 1994 n. 443, la Corte Costituzionale respinse il ricorso con la motivazione che il giudice di merito rimettente non aveva verificato "la possibilità di un'esegesi adeguatrice del dato normativo impugnato in forza della quale l'operata depenalizzazione della condotta di "detenzione" fosse interpretativamente estensibile alle condotte di "coltivazione" e "fabbricazione" ".

Pertanto, la decisione della Consulta sembrava propendere per la tesi della depenalizzazione della condotta di coltivazione per uso strettamente ed esclusivamente personale.

Tuttavia la Corte di Cassazione, sezione VI, con sentenza n. 913 del 15/3/1995, Paoli, RV. 201631, ritenne che la condotta della coltivazione destinata all'uso personale costituisse una fattispecie penalmente rilevante.

La stessa Cortedi Cassazione, sezione VI, con sentenza n. 3353 del 12/7/1994, Gabriele, RV. 199152, distinse tra "coltivazione in senso tecnico-agrario" ovvero imprenditoriale costituita da una serie di elementi (disponibilità del terreno, preparazione dello stesso, semina, governo dello sviluppo delle piante, ubicazione dei locali destinati alla custodia dei prodotti), ritenuta penalmente rilevante ai sensi degli artt. 26-28 del d.P.R. 309/90, e "coltivazione domestica", costituita dalla messa a dimora in vaso di poche piante nella propria abitazione, e ritenne che la seconda andrebbe ricompresa nella "detenzione ad uso personale" e soggetta quindi alle sanzioni amministrative di cui all'art. 75 del d.P.R. 309/90, alla luce del risultato del referendum del 18/4/1993 (d.P.R. 5/6/1993, n.171).

La giurisprudenza di merito registrò anch'essa decisioni contrastanti: per un verso il Tribunale di Modena, con decisione del 19/12/1994, Novelli, ritenne che la coltivazione era condotta distinta dalla mera detenzione perché la prima comportava comunque un accrescimento della sostanza (nella specie Cannabis indica) non previsto nella detenzione e, di conseguenza, reputò la coltivazione una condotta penalmente rilevante.

In altro senso si pronunciò il G.I.P. del Tribunale di Vicenza che, con la decisione del 29/7/1994, Rovolon, affermò che, a seguito del referendum, la coltivazione di sostanza stupefacente non costituiva reato in difetto della prova che fosse destinata allo spaccio, considerando implicitamente depenalizzata la coltivazione ad uso personale.

Alcuni giudici di merito sollevarono nuovamente ricorso, in via di eccezione, dinanzi alla Corte Costituzionale sul presupposto della lesione del principio della parità di trattamento e dell'irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 della Costituzione tra fattispecie analoghe, (acquisto, importazione e detenzione da un lato, coltivazione dall'altro), tutte finalizzate all'uso personale.

Con sentenza del 24 luglio 1995 n. 360, la Corte costituzionale respinse il ricorso escludendo la disparità di trattamento ritenendo la non comparabilità delle diverse condotte prese in esame dalla legge ed affermando: "Costituisce poi questione meramente interpretativa, rimessa altresì al giudice ordinario, la identificazione, in termini più o meno restrittivi, della nozione di "coltivazione" che, sotto altro profilo, incide anch'essa sulla linea di confine del penalmente illecito".

Pertanto, la Consulta lasciò volutamente aperti ampi spazi interpretativi nei quali la giurisprudenza di merito e di legittimità continuò ad avere opposti orientamenti.

La Corte di Cassazione, sezione VI, in una successiva pronuncia in data 7 novembre 1996, Garcea, ritenne l'attività di coltivazione penalmente rilevante a prescindere dalla destinazione di uso che il coltivatore (nella specie di Cannabis indica) ne intendesse fare.

Il Tribunale di Teramo, con la decisione del 25/9/1996, Santarelli, giudicò penalmente rilevante la sola condotta di coltivazione "in senso tecnico-agrario" o "imprenditoriale", confinando nell'area depenalizzata la condotta di "coltivazione domestica".

Secondo una notizia riportata dal quotidiano "Corriere della Sera" dell'11 aprile 1997, il GIP Sergio Piccinni Leopardi assolse una ragazza perché la coltivazione di qualche pianta (nella specie cinque vasi di Cannabis indica) destinata all'uso personale non costituiva reato.

Nello stesso senso si pronunciò il G.I.P. del Tribunale di Ravenna con decisione del 30/1/1998, Mingozzi, ritenendo la condotta della "coltivazione domestica" compresa nelle condotte depenalizzate dell'art. 75 del d.P.R. 309/90.

In senso diametralmente opposto si pronunciò invece il Tribunale di Chieti in data 23/1/1998, De Nino, affermando che non si possono discriminare le condotte a seconda delle diverse modalità di coltivazione (in vaso, in terreno, in serra, o altrove) trattandosi solo di differenti modalità della stessa azione, e considerò la coltivazione come condotta penalmente rilevante.

Il G.I.P. del Tribunale di Venezia, Galasso, con sentenza del 8/5/1998, ritenne invece che "la coltivazione domestica, che si risolve nella messa a dimora di poche piante per uso personale, integra un'ipotesi di detenzione per uso personale, come tale depenalizzata e colpita solo con sanzioni amministrative".

Emise una decisione dello stesso tenore anche il Tribunale di Macerata, secondo la notizia riportata dal "Giornale di Sicilia" del 18/12/1997, affermando che la coltivazione "di una o poche piante alla volta depone nel senso della destinazione all'uso personale" ed assolse due giovani perché "il fatto non costituisce reato".

Più di recente, secondo quanto riportato dal "Giornale di Sicilia" del 21/3/1999, il Tribunale di Termini Imerese ha assolto un giovane sorpreso a coltivare sei piante di Cannabis indica con la motivazione che la coltivazione era destinata all'uso personale.

Il G.I.P. del Tribunale di Campobasso in data 7/8/1999, secondo la notizia riportata dal quotidiano "Nuovo Molise" del giorno 8/8/1999, n. 187, ha assolto un giovane accusato di coltivazione di canapa indiana.

Il Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Firenze, dott.ssa Pioli, con sentenza in data 22/12/1999, n. 722/99, ha assolto l'imputata, richiamandosi alla sentenza di Cassazione, sezione VI, 3/5/1994, n. 6317 e alla sentenza della Corte Costituzionale n. 360 del 21/7/1995, perché la condotta di coltivazione per uso personale (nella specie tre piante di Cannabis indica) non costituisce reato.

Secondo la notizia riportata dal quotidiano "La Repubblica" in data 13/5/2000, è stato assolto un giovane nella cui abitazione erano state rinvenute quattro piante di Cannabis indica perché destinate ad uso personale.

Ultimamente è di nuovo intervenuta la Corte di Cassazione, sezione IV, con sentenza 10 marzo – 5 aprile 2000, n. 4209, la quale, aderendo all'impostazione più restrittiva, ha sostenuto che: "L'attività di coltivazione (nella specie 18 piante di Cannabis sativa), costituisce reato a prescindere dall'uso che il coltivatore intende fare della sostanza ricavabile, dal momento che la coltivazione e la detenzione costituiscono due condotte del tutto distinte e l'articolo 75 del d.P.R. 309/90, come modificato dal d.P.R. 171/93 all'esito del referendum del 18 aprile 1993, non fa alcun riferimento all'attività di coltivazione".

La dottrina di Giuseppe Amato (La disparità con la detenzione di minime quantità impone l'intervento della Corte Costituzionale, in "Guida al diritto", 3 giugno 2000, pp. 70-71), commentando tale ultima decisione, acutamente rileva che se gli imputati fossero stati sorpresi a detenere la sostanza ricavata dalle piantine, dopo la raccolta, sarebbero stati sicuramente assolti ai sensi dell'articolo 75 del d.P.R. 309/90; ma, dato che l'intervento delle forze dell'ordine è avvenuto prima di tale operazione, la condotta di coltivazione è stata ritenuta di rilevanza penale. Detta conclusione appare "inaccettabile" ad avviso dell'autore, che postula un ulteriore pronunciamento della Corte Costituzionale per la evidente lesione che presuppone del principio della parità di trattamento ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione.

La giurisprudenza di merito si e' recentemente arricchita di altri due pronunciamenti: il Tribunale del riesame di Cagliari , con sentenza del 28/7/2000 e, ultimo in ordine cronologico, il Tribunale di Ferrara, secondo quanto riportato dal giornale La Nuova Ferrara del 13/9/2000, hanno entrambi sostenuto che la coltivazione di poche piante di Cannabis indica, destinata al solo consumo personale, e' da considerarsi come una condotta rientrante nella “detenzione” e quindi compresa nella previsione dell'articolo 75 del T.U. 309/90 e soggetta a semplici sanzioni amministrative.

Pertanto, a fronte di tali opposti orientamenti giurisprudenziali, è atteso sia in sede giurisprudenziale sia in sede dottrinale un intervento da parte del legislatore, volto a dirimere in modo definitivo i contrasti in atto.


Normativa riguardante le sostanze stupefascenti

La disciplina relativa alle sostanze stupefacenti è contenuta nel D.P.R. 309/90, così come modificato dal referendum abrogativo del 18-19 aprile 1993.
La maggiore innovazione introdotta dal referendum è rappresentata dalla depenalizzazione dell'uso personale di sostanze stupefacenti; da ciò deriva che è penalmente sanzionata soltanto la destinazione a terzi della sostanza e che conseguentemente è punito con una sanzione amministrativa l'acquisto, e comunque la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope destinate all'uso esclusivamente personale.

• Sanzioni Amministrative
• Sanzioni Penali
• L'orientamento della Giurisprudenza sulla coltivazione
• Ultimi orientamenti della Giurisprudenza relativi all'uso di gruppo

SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI

ART.75 - SANZIONI AMMINISTRATIVE
1 - Chi importa, acquista o detiene per farne uso personale le seguenti sostanze:
- a) oppio e suoi derivati
- b) cocaina e sostanze ad azione analoga
- c) allucinogeni
- d) anfetamine
- e) sostanze ad effetto ipnotico-sedativo
- f) ogni altra sostanza capace di determinare dipendenza fisica o psichica
è punito con la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, del passaporto, e di ogni altro documento equivalente, e, se si tratta di straniero, del permesso di soggiorno per motivi di turismo, ovvero del divieto di conseguire tali documenti, per un periodo DA DUE A QUATTRO MESI;
2 - se si tratta di:
- a) cannabis indica e prodotti da essa ottenuti
- b) sostanze di impiego terapeutico che inducano dipendenza fisica o psichica lieve
la sanzione amministrativa di cui sopra va DA UNO A TRE MESI.

PROCEDURA
Una volta accertati i fatti e contestata la violazione di legge, gli organi della polizia possono avvisare direttamente il Prefetto del luogo ove è stato commesso il fatto, oppure invitare la persona a presentarsi immediatamente innanzi a lui. Entro cinque giorni il Prefetto convoca la persona segnalata per sentirla.
L'interessato può chiedere di essere sottoposto al programma terapeutico presso la A.S.L. della propria circoscrizione, in tal caso il Prefetto se lo ritiene opportuno può sospendere il procedimento. Il Prefetto comunque cura l'acquisizione dei dati necessari per valutare il comportamento durante il programma e se risulta che l'interessato ha attuato il programma, archivia il procedimento.
Se l'interessato non si presenta alla struttura sanitaria entro il termine stabilito dal Prefetto ovvero se lo interrompe senza un giustificato motivo, viene di nuovo convocato innanzi al Prefetto che lo invita a rispettare il programma.
Se i fatti riguardano la cannabis e altre sostanze leggere e il Prefetto valuta che la persona si asterrà per il futuro dal commetterli nuovamente, il procedimento verrà definito, anzichè con la sanzione, con un formale invito a non farne più uso.
L'interessato può prendere visione e chiedere copia degli atti di cui sopra.


MINORI
Se si tratta di persona minore di età e il Prefetto non ritiene necessario applicare la sanzione di cui sopra, il procedimento verrà definito con un formale invito a non farne più uso. Il Prefetto se lo ritiene opportuno può convocare i familiari per dar loro notizia dei fatti.

ART. 73 - SANZIONI PENALI
1) Chi detiene, coltiva, produce, fabbrica, vende, acquista, offre o mette in vendita, cede, riceve, importa, esporta, trasporta, procura ad altri, fuori dai casi previsti all'art. 75, le seguenti sostanze:
- a) oppio e suoi derivati
- b) cocaina e sostanze ad azione analoga
- c) allucinogeni
- d) anfetamine
- e) sostanze ad effetto ipnotico-sedativo
- f) ogni altra sostanza capace di determinare dipendenza fisica o psichica
è punito con LA RECLUSIONE DA 8 A 20 ANNI E CON LA MULTA DA LIRE 50 MILIONI A LIRE 500 MILIONI.

2) se si tratta di:
- a) cannabis indica e prodotti da essa ottenuti
- b) sostanze di impiego terapeutico che inducano dipendenza fisica o psichica lieve
è punito con LA RECLUSIONE DA 2 A 6 ANNI E CON LA MULTA DA LIRE 10 MILIONI A LIRE 150 MILIONI.

CONCORSO - Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

FATTO DI LIEVE ENTITA'- Quando, per i mezzi, per le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della RECLUSIONE DA 1 A 6 ANNI E DELLA MULTA DA LIRE 5 MILIONI A LIRE 50 MILIONI PER LE DROGHE C.D. PESANTI; DA 6 MESI A 4 ANNI E MULTA DA LIRE 2 MILIONI A LIRE 20 MILIONI PER LE DROGHE C.D. LEGGERE.


COLLABORAZIONE - Per chi collabora con l'autorità di polizia e giudiziaria al fine di impedire che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, le pene previste sono diminuite dalla metà a due terzi.

INDICI RIVELATORI DELLA DESTINAZIONE A TERZI
Come precisato sopra, a seguito del referendum del 1993, che ha depenalizzato l'uso personale di sostanze stupefacenti, si ha illecito penale soltanto quando la sostanza stupefacente è destinata a terzi; pertanto spetterà all'accusa dimostrare concretamente la destinazione a terzi della sostanza; a tal fine il Pubblico Ministero farà riferimento ai seguenti indici:
- elemento quantitativo: la presenza di quantitativi esorbitanti di sostanza stupefacente, può dimostrare che la stessa non era destinata soltanto all'uso personale del detentore, ma anche in parte, era destinata a terzi;
- qualità soggettiva del detentore (tossicodipendente o meno): la circostanza che la droga sia in possesso di un soggetto non tossicodipendente, può far ritenere che la stessa sia destinata allo spaccio;
- condizioni economiche del detentore: l'assenza di un'attività lavorativa o di altra fonte di reddito può far ritenere, che il detentore attraverso lo spaccio, si procuri i mezzi di sussistenza;
- modalità di custodia, frazionamento in dosi, ritrovamento di sostanze stupefacenti di diversa natura, ritrovamento di strumenti idonei al taglio, modalità spazio-temporali in cui è stato eseguito il sequestro, grado di purezza della sostanza detenuta.
La suddetta ricostruzione interpretativa circa l'utilizzazione dei vari indici probatori, è stata recepita dalla prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione.

L'ORIENTAMENTO DELLA GIURISPRUDENZA IN ORDINE ALLA ILLICEITÀ PENALE DELLA COLTIVAZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI FINALIZZATA ALL'USO PERSONALE
L'art. 75 d.p.r. 309/90 (sanzioni amministrative) individua un numero limitato di condotte se rapportato all'elenco delle attività penalmente sanzionabili previsto dall'art. 73 dello stesso d.p.r.. Ne deriva che tutte le condotte non ricomprese nella previsione normativa di cui all'art. 75 risultano penalmente sanzionabili anche nell'ipotesi in cui la sostanza stupefacente oggetto dell'attività fosse finalizzata all'uso personale. Con riferimento a tali condotte è stata pertanto valutata la possibilità di interpretare estensivamente il disposto di cui all'all'art.75 al fine di applicare la sanzione amministrativa anche ad attività non letteralmente indicate in esso (ovviamente nell'ipotesi in cui la sostanza sia destinata all'uso personale). Il problema si pone soprattutto con riferimento a quelle condotte rispetto alle quali appare particolarmente irragionevole l'applicazione di una sanzione penale oltre che in senso assoluto anche in relazione ad ipotesi di condotta del tutto simili e punite "soltanto" sul piano amministrativo; si pensi all'ipotesi di chi coltivi qualche pianta di marijuana per farne uso personale, a costui si applica la sanzione penale mentre si applicherà la sanzione amministrativa a chi acquisti la stessa sostanza o "addirittura" un quantitativo maggiore per farne uso personale ovvero si pensi all'ipotesi di chi esporti un quantitativo minimo di sostanza stupefacente per farne uso personale, costui sarà assoggettato al regime sanzionatorio penale di cui all'art. 73 poiché l'art. 75 fa riferimento alla sola attività di importazione e non anche a quella di esportazione.
Con specifico riferimento all'attività di coltivazione di sostanza stupefacente la giurisprudenza prevalente esclude, in ogni caso, che l'attività in questione possa essere ricompresa nell'ambito del disposto di cui all'art. 75, anche estensivamente interpretato; al riguardo si afferma che le abrogazioni referendarie non hanno riguardato le norme del d.p.r. 309/90 relative al divieto di coltivazione e fabbricazione e che l'art. 75 non fa riferimento a tale attività. Tale orientamento trova sostegno in una pronuncia della Corte Costituzionale che, chiamata a valutare la costituzionalità della disparità di trattamento rispetto ad attività finalizzate dal medesimo fine (l'uso personale), ha ritenuto infondata la questione valutando la coltivazione una "condotta oggettivamente idonea ad attentare al bene della salute dei singoli per il solo fatto di arricchire la provvista esistente di materia prima e di accrescere ulteriormente, in maniera indiscriminata, i quantitativi coltivabili" (sentenza 24.7.95 n.360).
In ordine al trattamento sanzionatorio della coltivazione esiste peraltro un diverso orientamento giurisprudenziale (che però è precedente alla sentenza della Corte Costituzionale) secondo il quale è necessario operare una distinzione tra l'attività di coltivazione in senso tecnico-agrario e l'attività di coltivazione cosiddetta "domestica" con la conseguenza che quando ci si trovi in presenza di una condotta modesta e rudimentale (messa a dimora di poche piantine idonee a produrre quantitativi scarsamente apprezzabili di sostanza stupefacente) l'attività di coltivazione potrebbe essere ricompresa nella formula "comunque detiene" contenuta nell'art. 75 del d.p.r. (Cassazione, Sez. IV penale, sent. 3.5.94, Polisena).