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E
trascorso circa un anno dalla campagna di autodenuncia
collettiva signor giudice ho piantato un seme.
Un gruppo di persone ha voluto evidenziare con questo
gesto le contraddizioni esistenti sul piano normativo
e lassurdità del permanere nel nostro ordinamento
di una ipotesi di reato come quella prevista dallart.73
del testo unico sulla disciplina delle sostanze stupefacenti.
Infatti lart.73 punisce la coltivazione di sostanze
stupefacenti, senza fare alcuna distinzione tra le sostanze
stesse e soprattutto senza distinguere tra lipotesi
di chi coltiva per fare uso personale della sostanza
e quella di chi coltiva a fine di spaccio. Va fatto
presente che nelle pronunzie dei giudici si è
andato consolidando nel tempo lorientamento in
base al quale la coltivazione di poche piantine di marijuana
finalizzata al consumo personale non possa essere sanzionata
penalmente. Esistono infatti diverse sentenze di assoluzione
dal reato di coltivazione di sostanze stupefacenti nei
casi in cui lattività di coltivazione sia
limitata ad un numero esiguo di piante.
Nei casi delle autodenunce collettive si è sinora
avuta la richiesta di archiviazione della notizia di
reato da parte della Procura della Repubblica di Roma
ed una pronunzia di proscioglimento da parte del Tribunale
per i Minorenni di Roma. Va considerato che la quantità
nulla di principio attivo contenuta nelle piantine consegnate
alla magistratura rendeva comunque difficile la contestazione
nei confronti di coloro che si autodenunciavano della
ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti, anche
in relazione al fatto che si trattava - per esplicita
indicazione nellatto di denunzia - di una forma
di adozione delle piantine finalizzata alla
successiva consegna della stessa, unitamente allautodenuncia,
alla Procura della Repubblica competente per le indagini.
Non siamo ancora in possesso delle motivazioni della
richiesta di proscioglimento da parte del sostituto
procuratore della repubblica incaricato delle indagini
in quanto su di esse si deve prima esprimere il giudice
per le indagini preliminari del Tribunale di Roma.
Con riferimento alle previsioni contenute nel testo
unico del 1990 va ricordato che alternativamente allipotesi
della sanzione penale, contenuta nellart.73, può
trovare applicazione la sanzione amministrativa (sospensione
della patente, del passaporto, del porto darmi
e, per i cittadini provenienti da paesi esterni allUnione
Europea, del permesso di soggiorno). Alla sanzione amministrativa
- nel sistema che si è determinato a seguito
delladozione del testo unico del 1990 e del successivo
referendum parzialmente abrogativo del 1993 - infatti
si può arrivare nelle ipotesi di mera detenzione
di sostanze stupefacenti (ovvero in quelle ipotesi di
detenzione non finalizzate allo spaccio, e quindi non
penalmente rilevanti). Si tratta di un sistema repressivo,
spesso illogico, su cui bisogna intervenire: questo
è stato il senso della campagna, che ha visto
momenti di partecipazione significativi.
Arturo Salerni
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